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11656
Terre e rocce di scavo - diniego rimborso per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - carattere retroattivo art. 23 L. 306/2003
L'art. 23 della L. 306/2003 (correttivo dell'interepretazione autentica dell'art. 1 co. 17 e ss. L.443/2001) ha carattere retroattivo, salvo il periodo di "sospensione" fino al 21.12.2004, per i lavori di scavo in corso al 30.11.2013, quest'ultimo predisposto al fine di consentire all'impresa che non intendeva disfarsi di rocce e terre derivati da scavo, non avendole ancora conferite in discarica, di munirsi dell'autorizzazione VIA o dell'autorizzazione dell'Autorità amministrativa competente al fine di riutilizzarli come per legge e senza trasformazioni particolari
sanzioni e tributi regionali
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Tributaria
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CORTE DI CASSAZIONE
ROMA
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Cass 11656 15.pdf
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Ordinanza Tribunale di Pistoia
Procedimento di liquidazione da seguire per la dismissione di partecipazioni societarie da parte della Regione Toscana non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali ai sensi della L.R.T. n.20/08.
Ai sensi dell'art 3 della L. R. T. n. 20/08,la Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali. Nel caso di una partecipazione societaria dichiarata non strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali dalla Regione Toscana, nellambito della propria discrezionalità amministrativa insindacabile dal giudice ordinario, il procedimento di liquidazione da seguire, anche alla luce del recente orientamento della Corte dei Conti (cfr Corte dei Conti Lombardia, Delib. 09.03.2018, n. 79) , deve essere avviato ai sensi dellart. 1, commi 27 e seguenti, della L. n. 244 del 2007, come integrato dallart. 1, comma 569, della L. n. 147 del 2013, ed è regolato anche dallart. 2437 quater del codice civile, ora peraltro espressamente richiamato dallart. 24, comma 5, del TUSPP. Alla scadenza del termine previsto per la dismissione delle partecipazioni vietate, è pertanto da considerarsi cessata ex lege la partecipazione sociale della Regione Toscana nelle s.p.a. per le quali abbia completato le procedure finalizzate al recesso, con conseguente diritto della amministrazione ricorrente alla liquidazione del valore delle azioni in base ai criteri stabiliti dallart. 2437 ter, secondo comma, c.c.;
demanio e patrimonio
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2020-07-15
ND
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ORDINANZA TRIB PISTOIA DEL 15072020.pdf
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Sentenza del Tribunale di Firenze n.344
Legittimazione a stare in giudizio nelle cause in materia di mercato del lavoro successivamente all'assunzione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro da parte della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 28/2018.
La legittimazione a stare in giudizio, nelle cause in materia di mercato del lavoro, è della Città Metropolitana di Firenze, se tali cause siano relative ad attività e rapporti in corso al momento del passaggio delle competenze ed è di conseguenza da escludere la legittimazione in capo alla Regione e allAgenzia Regionale per lImpiego. Listituzione dell Agenzia Regionale per lImpiego, ha lasciato infatti salve in capo alla Citta Metropolitana, ai sensi della stessa legge L.R. n. 28/2018 art. 24 comma 3, specifiche attività e rapporti, stabilendo che Restano nella titolarità delle province e della Città Metropolitana i procedimenti, le attività e i rapporti in corso relativi alle competenze di cui allarticolo 28, comma 4 bis, della l.r. 82/2015 esercitate dagli uffici comuni per conto delle province e della città metropolitana. Resta pertanto in capo alle medesime province e città metropolitana la gestione dei relativi contenziosi e lesecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
formazione professionale e lavoro
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2020-07-07
CORTE D'APPELLO FIRENZE
FIRENZE
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TRIB FI SENT 344 2020.pdf
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